Art. 52.
(Introduzione del capo V-bis del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).
1. Dopo il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«CAPO V-bis
DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
Art. 152-bis. - (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.
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I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare».